{"id":45,"date":"2022-09-25T19:48:57","date_gmt":"2022-09-25T17:48:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.4app.it\/consulenzatecnica\/?page_id=45"},"modified":"2024-09-14T11:26:57","modified_gmt":"2024-09-14T09:26:57","slug":"argomento-4","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.4app.it\/consulenzatecnica\/index.php\/argomento-4\/","title":{"rendered":"MARCHIO CE CONTRAFFATTO"},"content":{"rendered":"\n<p>Un <strong>marchio \u00e8 decettivo<\/strong> quando \u00e8 idoneo ad <strong>ingannare il pubblico<\/strong>, deve cio\u00e8 essere capace di trasmettere un <strong>messaggio all\u2019esterno<\/strong>. Per esempio, se si deposita il marchio \u201cVERA PELLE\u201d per articoli di calzature, che nella pratica vengono per\u00f2 interamente realizzate in materiale sintetico, l\u2019inganno insito nel marchio \u00e8 evidente. Al contrario, laddove un marchio dovesse essere di mera fantasia come nel caso del segno \u201cAURORA\u201d per articoli di cancelleria, non ci sarebbe <strong>rischio di decettivit\u00e0<\/strong>. In quest\u2019ultimo caso, infatti, il segno \u201cAURORA\u201d non comunica alcuna informazione al <strong>consumatore<\/strong> e, quindi, quest\u2019ultimo non potr\u00e0 essere tratto in <strong>inganno<\/strong>. La <strong>marchiatura \u201cCE\u201d<\/strong> prevista dalla <strong>direttiva 2006\/42\/CE,<\/strong> che disciplina una serie di prodotti destinati ai consumatori finali, garantisce al cittadino europeo la conformit\u00e0 dei dispositivi agli standard di qualit\u00e0 e sicurezza fissati dagli organi comunitari. Tale marchio ha dunque la funzione di tutelare gli interessi pubblici della salute e sicurezza dei consumatori e, pur non essendo un marchio di qualit\u00e0 o di origine, costituisce un \u00abmarchio amministrativo\u00bb che segnala la libera circolazione di quel prodotto nel mercato unico europeo. Pertanto, precisa la Cassazione, se tale marchio dovesse risultare falso o ingannevole, il comportamento del colpevole sarebbe rilevante ai fini penali e costituirebbe reato di frode in commercio. Tale marchio infatti, pur non incidendo sulla provenienza del prodotto, incide sulla qualit\u00e0 e sicurezza dello stesso. Il codice penale punisce chiunque, nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all\u2019acquirente una cosa mobile per un\u2019altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualit\u00e0 o quantit\u00e0, diversa da quella dichiarata o pattuita. La pena per tale reato \u00e8 severa: scatta infatti la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena \u00e8 della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte di Cassazione, integra il reato di frode nell\u2019esercizio del commercio la detenzione di merce recante la marcatura CE (indicativa della locuzione \u201cChina Export\u201d) apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunit\u00e0 Europea), poich\u00e9 quest\u2019ultimo ha la funzione di certificare la conformit\u00e0 del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualit\u00e0 previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della sussistenza del reato, rileva la semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato creando una divergenza qualitativa. Ed infatti la decettivit\u00e0 della marcatura CE (China Export) \u2013 che si distingue da quella europea per la sola minima distanza delle due lettere \u2013 \u00e8 elemento sufficiente di per s\u00e9 ad ingannare il consumatore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un marchio \u00e8 decettivo quando \u00e8 idoneo ad ingannare il pubblico, deve cio\u00e8 essere capace di trasmettere un messaggio all\u2019esterno. 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