{"id":24,"date":"2019-10-11T19:32:29","date_gmt":"2019-10-11T17:32:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/?p=24"},"modified":"2019-10-21T16:41:24","modified_gmt":"2019-10-21T14:41:24","slug":"allergeni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/?p=24","title":{"rendered":"EMISSIONI IN ATMOSFERA: MESSA A REGIME"},"content":{"rendered":"\n<p>Le fasi di messa in esercizio e messa a regime nei casi di nuova installazione\/trasferimento\/modifica sostanziale dello stabilimento costituiscono un momento di fondamentale importanza per la vita amministrativa\/tecnica dell\u2019attivit\u00e0 produttiva. <\/p>\n\n\n\n<p>La messa in esercizio equivale all\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 ed alla prima accensione dell\u2019impianto con cui essa viene eventualmente svolta. La data in cui questo avvio verr\u00e0 dato deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni (art. 269, comma 6 D.Lgs 152\/06)<sup>1<\/sup> alla Provincia e all\u2019Arpa.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, durante la fase di messa in esercizio, il gestore<sup>2<\/sup> deve valutare contemporaneamente la conformit\u00e0 dello stabilimento realizzato al progetto presentato e successivamente autorizzato ed anche l\u2019idoneit\u00e0 degli impianti realizzati a svolgere le attivit\u00e0 per i quali sono stati progettati.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta verificata la funzionalit\u00e0 di tutti gli apparati costituenti lo stabilimento, si esegue la fase di messa a regime, la cui data deve essere comunicata agli stessi enti con un anticipo di almeno 5 giorni (prescrizione autorizzativa usualmente fissata nei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera)<sup>3<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p>Durante la messa a regime dello stabilimento il gestore ha l\u2019obbligo di verificare la rispondenza dei vari impianti alla autorizzazione ambientale ottenuta attraverso l\u2019effettuazione di analisi ai punti di emissione autorizzati e nelle condizioni di massimo esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019eventuale superamento dei limiti emissivi durante la fase di messa a regime non costituisce una violazione della norma<sup>4<\/sup> in virt\u00f9 del carattere di verifica di quanto proposto nel progetto autorizzato.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di superamento dei limiti, infatti, \u00e8 compito del gestore comunicare le difformit\u00e0 riscontrate e produrre opportuna documentazione attestante i correttivi che egli intende operare per ricondurre il tutto ad una situazione di conformit\u00e0 rispetto alla norma (ad esempio, l\u2019introduzione di un sistema di abbattimento o il potenziamento di uno gi\u00e0 esistente).<\/p>\n\n\n\n<p>Durante la messa a regime dello stabilimento deve essere rilevata anche l\u2019eventuale presenza di criticit\u00e0 non preventivabili\/non preventivate in sede di progettazione e\/o autorizzazione (ad esempio la produzione di sostanze odorigene oppure lo sviluppo di polveri da una lavorazione ).<\/p>\n\n\n\n<p>Terminata la fase di messa a regime dell\u2019impianto, il gestore deve inoltrare all\u2019Arpa Lazio ed alla Provincia nei successivi 5 giorni gli esiti delle analisi ai punti di emissione (prescrizione autorizzativa usualmente fissata nei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera)<sup>5<\/sup> , nonch\u00e9 comunicare le eventuali anomalie\/criticit\u00e0 registrate.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora non fosse possibile attuare misure atte a garantire le prestazioni ambientali ipotizzate in sede di progettazione delle attivit\u00e0, il gestore dovr\u00e0 sottoporre all\u2019Amministrazione un nuovo elaborato progettuale da sottoporre ad autorizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, le analisi effettuate durante la messa a regime costituiscono il momento in cui vengono valutate le prestazioni ambientali dello stabilimento alla sua prima attivazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Del tutto differente \u00e8 il ruolo giocato invece dalle analisi annuali. Queste sono effettuate dal gestore per la verifica nel tempo (durata del provvedimento autorizzativo) della stabilit\u00e0 delle performance dello stabilimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Come da prassi, questa Amministrazione consente una modifica della tempistica rispetto a quella definita nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera, esclusivamente a fronte di una motivata richiesta da parte del gestore dello stabilimento, mentre non \u00e8 possibile modificare la tempistica di preavviso delle fasi di messa in esercizio (15 giorni) e regime (5 giorni) degli impianti in quanto queste fasi sono funzionali ad eventuali sopralluoghi da parte degli organi di controllo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/image-1.png\" alt=\"DIAGRAMMA MESSA A REGIME\" class=\"wp-image-151\" width=\"624\" height=\"258\" srcset=\"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/image-1.png 643w, https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/image-1-300x125.png 300w\" sizes=\"(max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>1 -Art. 269 comma 6 del d.lgs 152\/06: \u201cL&#8217;autorizzazione\nstabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la\nmessa a regime dell&#8217;impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata\nall&#8217;autorit\u00e0 competente con un anticipo di almeno quindici giorni.\nL&#8217;autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati\nall&#8217;autorit\u00e0 competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo\ncontinuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata\ndi tale periodo, nonch\u00e9 il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo\ndeve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il\nprogetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l&#8217;impianto funzioni\nesclusivamente per periodi di durata inferiore.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;autorit\u00e0 competente per il controllo effettua il primo\naccertamento circa il rispetto dell&#8217;autorizzazione entro sei mesi dalla data di\nmessa a regime di uno o pi\u00f9 impianti o dall&#8217;avvio di una o pi\u00f9 attivit\u00e0 dello\nstabilimento autorizzato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>2 -Art. 268, comma 1, lettera n del d.lgs 152\/06: \u201cgestore:\nla persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l&#8217;installazione o\nl&#8217;esercizio dello stabilimento e che \u00e8 responsabile dell&#8217;applicazione dei\nlimiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti\ndi cui all&#8217;articolo 273 e per le attivit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 275 si applica la\ndefinizione prevista all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera r-bis)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>3- Prescrizione autorizzativa:&nbsp; \u201centro 30 giorni dalla data della messa in\nesercizio dell\u2019impianto, con un anticipo di almeno 5 giorni, la data fissata\nper la messa a regime dell\u2019impianto stesso\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>4- Art. 271, comma 14 del d.lgs 152\/06 : \u201c Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento &nbsp;dell&#8217;impianto, intesi come i periodi in cui l&#8217;impianto \u00e8 in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L&#8217;autorizzazione pu\u00f2 stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l l&#8217;eventualit\u00e0 di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all&#8217;articolo 272, comma 4, lettera a), l&#8217;autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantit\u00e0 di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un&#8217;anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l&#8217;autorit\u00e0 competente deve essere informata entro le otto ore successive e pu\u00f2 disporre la riduzione o la cessazione delle attivit\u00e0 o altre prescrizioni, fermo restando l&#8217;obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell&#8217;impianto nel pi\u00f9 breve tempo possibile e di sospendere l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto se l&#8217;anomalia o il guasto pu\u00f2 determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore \u00e8 comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell&#8217;impianto.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le fasi di messa in esercizio e messa a regime nei casi di nuova installazione\/trasferimento\/modifica sostanziale dello stabilimento costituiscono un momento di fondamentale importanza per la vita amministrativa\/tecnica dell\u2019attivit\u00e0 produttiva. &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-24","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=24"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":168,"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/24\/revisions\/168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=24"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=24"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.4app.it\/studiogiuseppedimartino\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=24"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}