EMISSIONI IN ATMOSFERA: MESSA A REGIME

Le fasi di messa in esercizio e messa a regime nei casi di nuova installazione/trasferimento/modifica sostanziale dello stabilimento costituiscono un momento di fondamentale importanza per la vita amministrativa/tecnica dell’attività produttiva.

La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività ed alla prima accensione dell’impianto con cui essa viene eventualmente svolta. La data in cui questo avvio verrà dato deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni (art. 269, comma 6 D.Lgs 152/06)1 alla Provincia e all’Arpa.

In particolare, durante la fase di messa in esercizio, il gestore2 deve valutare contemporaneamente la conformità dello stabilimento realizzato al progetto presentato e successivamente autorizzato ed anche l’idoneità degli impianti realizzati a svolgere le attività per i quali sono stati progettati.

Una volta verificata la funzionalità di tutti gli apparati costituenti lo stabilimento, si esegue la fase di messa a regime, la cui data deve essere comunicata agli stessi enti con un anticipo di almeno 5 giorni (prescrizione autorizzativa usualmente fissata nei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera)3

Durante la messa a regime dello stabilimento il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza dei vari impianti alla autorizzazione ambientale ottenuta attraverso l’effettuazione di analisi ai punti di emissione autorizzati e nelle condizioni di massimo esercizio.

L’eventuale superamento dei limiti emissivi durante la fase di messa a regime non costituisce una violazione della norma4 in virtù del carattere di verifica di quanto proposto nel progetto autorizzato.

In caso di superamento dei limiti, infatti, è compito del gestore comunicare le difformità riscontrate e produrre opportuna documentazione attestante i correttivi che egli intende operare per ricondurre il tutto ad una situazione di conformità rispetto alla norma (ad esempio, l’introduzione di un sistema di abbattimento o il potenziamento di uno già esistente).

Durante la messa a regime dello stabilimento deve essere rilevata anche l’eventuale presenza di criticità non preventivabili/non preventivate in sede di progettazione e/o autorizzazione (ad esempio la produzione di sostanze odorigene oppure lo sviluppo di polveri da una lavorazione ).

Terminata la fase di messa a regime dell’impianto, il gestore deve inoltrare all’Arpa Lazio ed alla Provincia nei successivi 5 giorni gli esiti delle analisi ai punti di emissione (prescrizione autorizzativa usualmente fissata nei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera)5 , nonché comunicare le eventuali anomalie/criticità registrate.

Qualora non fosse possibile attuare misure atte a garantire le prestazioni ambientali ipotizzate in sede di progettazione delle attività, il gestore dovrà sottoporre all’Amministrazione un nuovo elaborato progettuale da sottoporre ad autorizzazione.

Pertanto, le analisi effettuate durante la messa a regime costituiscono il momento in cui vengono valutate le prestazioni ambientali dello stabilimento alla sua prima attivazione.

Del tutto differente è il ruolo giocato invece dalle analisi annuali. Queste sono effettuate dal gestore per la verifica nel tempo (durata del provvedimento autorizzativo) della stabilità delle performance dello stabilimento.

Come da prassi, questa Amministrazione consente una modifica della tempistica rispetto a quella definita nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera, esclusivamente a fronte di una motivata richiesta da parte del gestore dello stabilimento, mentre non è possibile modificare la tempistica di preavviso delle fasi di messa in esercizio (15 giorni) e regime (5 giorni) degli impianti in quanto queste fasi sono funzionali ad eventuali sopralluoghi da parte degli organi di controllo.

DIAGRAMMA MESSA A REGIME

1 -Art. 269 comma 6 del d.lgs 152/06: “L’autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L’autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all’autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l’impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.

L’autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall’avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato”.

2 -Art. 268, comma 1, lettera n del d.lgs 152/06: “gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all’articolo 273 e per le attività di cui all’articolo 275 si applica la definizione prevista all’articolo 5, comma 1, lettera r-bis)”.

3- Prescrizione autorizzativa:  “entro 30 giorni dalla data della messa in esercizio dell’impianto, con un anticipo di almeno 5 giorni, la data fissata per la messa a regime dell’impianto stesso”.

4- Art. 271, comma 14 del d.lgs 152/06 : “ Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento  dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L’autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l l’eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all’articolo 272, comma 4, lettera a), l’autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell’impianto.”

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