IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: OBBLIGHI FORMATIVI

Ogni installazione di telecamere di videosorveglianza che avvenga in luoghi, aperti o chiusi, frequentati dal pubblico – quali strade, piazze, negozi, centri commerciali, uffici, aziende – è disciplinata da regolamenti e provvedimenti ai quali è bene attenersi se non si vuole ledere il diritto alla privacy dei cittadini e incorrere in sanzioni penali. Ma procediamo per gradi.

Il regolamento dell’Unione Europea noto con la sigla GDPR – General Data Protection Regulation, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018, si occupa di trattamento dei dati personali e di privacy.

Sono due gli adempimenti previsti dal Provvedimento del Garante: il primo riguarda l’area inquadrata dalla telecamera (quello che la telecamera “vede” dal punto esatto in cui è installata), il secondo l’informativa sulla privacy mediante il cartello “Area videosorvegliata”.

L’inquadratura

Quando l’impianto di videosorveglianza controlla un punto preciso di un’aera delimitata quale, ad esempio, può essere l’ingresso di un negozio, la telecamera deve inquadrare solo le porzioni della proprietà.

L’esempio classico è quello del piccolo esercizio commerciale al quale viene contestato il fatto che la telecamera, oltre all’entrata, inquadra anche porzioni di strada, riprendendo tutti indistintamente, non solo coloro che entrano nel locale.

Il Provvedimento su questo punto è molto chiaro: l’inquadratura può spingersi fino all’area del marciapiede prossima al bordo del negozio e non oltre, in modo che non siano identificabili i passanti. Questo è il primo adempimento previsto.

L’informativa breve sulla privacy

Il secondo adempimento riguarda il cartello che informa sul fatto che l’area in cui ci si trova è videosorvegliata.

Il cartello equivale a un’informativa breve sulla privacy e va posto prima che si entri all’interno della zona soggetta a riprese video.

Un cartello che informa in ritardo, non mette il pubblico nelle condizioni di scegliere se dare il proprio consenso oppure negarlo, vale a dire se farsi riprendere oppure evitare di mettere piede nella data area.

Importante è anche la sua visibilità in ogni condizione di luce. Un’informativa sulla privacy non tempestiva oppure poco visibile a causa del formato del cartello o per il suo posizionamento, espone al rischio di segnalazioni al Garante, con conseguenti sanzioni penali.

Il cartello va compilato: innanzitutto deve contenere il nome del titolare del trattamento delle immagini (ragione sociale dell’azienda o nome del proprietario del negozio, ad esempio) e i suoi dati di contatto. Il titolare è colui il quale definisce i mezzi e le finalità dell’impianto di videosorveglianza installato.

Il cartello deve anche contenere il nome del responsabile del trattamento delle immagini, vale a dire chi riceve e visiona le immagini riprese, ovvero una società esterna che funge da supporto e che tratta i dati per conto del titolare.

Inoltre, se un dipendente dell’azienda titolare visiona le immagini, deve essere autorizzato tramite apposita nomina e deve ricevere una formazione adeguata.

La formazione deve fornire i principi generali relativi al trattamento dei dati e le basi su come trattare le immagini, sui loro tempi di conservazione e su come cancellarle definitivamente.

Relativamente ai tempi di conservazione, il Provvedimento prevede 24 ore estendibili a 48. Ma, per alcune attività come quelle degli Istituti bancari, ad esempio, i tempi si allungano a sette giorni. Se si necessita di un prolungamento, si deve sempre interpellare il Garante della Privacy.

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO RITENIAMO CHE UN CORSO SPECIFICO DI 4 ORE DISPONIBILE NEL NOSTRO CATALOGO SIA NECESSARIO PER IL DIPENDENTE AUTORIZZATO ALL’ACCESSO, MENTRE PER IL DATORE DI LAVORO CONSIGLIAMO IL CORSO DA RESPONSABILE DA 8 ORE

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